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 04-Lug-2012   Stampa la pagina corrente   Mostra la posizione di questa pagina nella mappa

assegni di ricerca

ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO

(LEGGE N. 240/10)

 

ATTIVAZIONE

L’attivazione di assegni per attività di ricerca è richiesta dai Consigli delle unità amministrative interessate ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7304.html  

Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa fra uno e tre anni e possono essere conferiti a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il bando di concorso deve riportare i requisiti curriculari e i titoli di studio richiesti per l’accesso.

Il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero costituisce titolo preferenziale.

Tali assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari.

 

RINNOVO

La durata massima degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 
La durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti per ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24 legge 240/10), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 2 dell’art. 3 del presente regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 3 del presente regolamento.


SOSPENSIONE

L’attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari.
I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Maternità

L’attività di ricerca deve essere sospesa per maternità per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Durante il periodo di astensione obbligatoria, le assegniste hanno diritto a percepire l’indennità di maternità erogata dall’INPS, integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Modulo sospensione_maternità_2+3.pdf

In alternativa l’assegnista potrà chiedere la sospensione dell’assegno di ricerca per un mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto. Il posticipo della sospensione all’ottavo mese di gravidanza potrà essere concesso solo a seguito di parere favorevole del medico competente dell’Università degli Studi di Firenze. A tal fine l’assegnista dovrà inviare la richiesta di sospensione all'inizio del 7° mese di gravidanza all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali del Polo Scientifico e Tecnologico che provvederà ad avviare la procedura per il posticipo della sospensione. L’assegnista verrà successivamente contattata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo per l’appuntamento con il medico competente.

Modulo_sospensione_maternità_1+4.pdf

L’assegnista dovrà inviare via fax all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali (sede di Agraria - 055/3288416, oppure sede di Sesto Fiorentino - 055/4573863) il certificato di nascita del bambino.

L’assegnista dovrà inoltre comunicare la ripresa dell’attività dopo la sospensione.

Modulo ripresa_attività.pdf

CESSAZIONE ANTICIPATA

Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore della struttura e al responsabile del progetto di ricerca almeno trenta giorni prima. 
La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Modulo_cessazione_anticipata.pdf

RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DEL VECCHIO REGOLAMENTO

(REGOLAMENTO pagina unifi)

RINNOVO

L'assegno può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni complessivi con lo stesso soggetto ovvero, nel caso il titolare abbia usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente alla differenza fra gli otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa. Il rinnovo è comunque subordinato a una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di dipartimento oltre che dall'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

SOSPENSIONE

Il contratto e l'erogazione dell'assegno di ricerca possono essere sospesi, a richiesta dell'interessato, nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia. La durata del rapporto si protrae in misura pari al periodo della sospensione al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.

MATERNITA'

L'assegno di ricerca può essere sospeso per maternità, su istanza dell'assegnista, per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. La sospensione è facoltativa, ma nel periodo sopra indicato l'assegnista non potrà frequentare i locali dell'Università. Pertanto nel caso in cui l'attività di ricerca, per ragioni oggettive opportunamente indicate e documentate dal responsabile della ricerca, non possa essere in alcun modo svolta fuori dai locali dell'Università, la sospensione è obbligatoria.

Modulo sospensione_maternità_2+3.pdf

In alternativa l'assegnista potrà chiedere la sospensione dell'assegno di ricerca per un mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto. Il posticipo della sospensione all'ottavo mese di gravidanza potrà essere concesso solo a seguito di parere favorevole del medico competente dell'Università degli Studi di Firenze. A tal fine l'assegnista dovrà inviare la richiesta di sospensione all'inizio del 7° mese di gravidanza all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali del Polo Scientifico e Tecnologico che provvederà ad avviare la procedura per il posticipo della sospensione. L'assegnista verrà successivamente contattata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo per l'appuntamento con il medico competente.

Modulo_sospensione_maternità_1+4.pdf

L'assegnista dovrà inviare via fax all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali (sede di Agraria - 055/3288416, oppure sede di Sesto Fiorentino - 055/4573863) il certificato di nascita del bambino.

L'assegnista dovrà inoltre comunicare la ripresa dell'attività dopo la sospensione.

Modulo ripresa_attività.pdf

CESSAZIONE ANTICIPATA

Il titolare di assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso almeno 30 giorni prima al Dirigente del Polo Scientifico e Tecnologico e al Direttore dell'unità amministrativa sede dell'assegno.

modulo_cessazione_anticipata.pdf

 

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